stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 10 novembre 1875, n. 2793

Che approva i capitolati-tipi pel servizio del genio militare. (075U2793)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/12/1875 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
nascondi
Testo in vigore dal:  19-12-1875 al: 31-1-1882
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il parere n. 5202-1179 emesso dal Consiglio di Stato in adunanza del 4 gennaio 1873, che dichiarava attuabile e conveniente il sistema di avere presso ogni Direzione territoriale del Genio un capitolato comprendente tutti gli articoli di lavori che presumibilmente possano loro occorrere colle rispettive condizioni generali del contratto e quelle particolari o d'arte, nonché di appaltare le opere da eseguirsi in base ai relativi estimativi e tariffe nei quali si prescriva l'osservanza delle condizioni degl'indicati capitolati cui saranno riferiti;
Visti gli altri tre pareri del prefato Consiglio di Stato in data 12 e 19 agosto 1875, numeri 3750-1088, 3884-1137 e 3893-1138, coi quali si dichiara potersi approvare i capitolati pei lavori di conto del Genio da eseguirsi nei territori delle Direzioni dell'arma stessa di Alessandria, Ancona, Bari, Bologna, Capua, Firenze, Genova, Mantova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, Verona e Direzione provvisoria per le fortificazioni di Spezia;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1



Sono approvati i capitolati pei lavori di conto del Genio militare da eseguirsi nel territorio delle Direzioni del Genio di Alessandria, Ancona, Bari, Bologna, Capua, Firenze, Genova, Mantova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, Verona e della Direzione provvisoria per le fortificazioni di Spezia, firmati d'ordine Nostro dal Ministro della Guerra, i cui originali sono depositati presso l'Archivio di Stato in Roma e le copie autentiche presso la Corte dei Conti e le Direzioni anzidette.