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LEGGE 2 luglio 1875, n. 2570

colla quale sono approvati alcuni provvedimenti ferroviari di urgenza (075U2570)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/07/1875 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  28-7-1875 al: 10-1-1876
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Art. 1



Da ora e fino a tutto ottobre 1875 è data facoltà al Ministro delle Finanze di applicare alle obbligazioni comuni della Società delle ferrovie romane le disposizioni della legge 8 marzo 1874, n. 1834, serie seconda, con che però le obbligazioni siano consegnate con tutti i cuponi scaduti e non soddisfatti e il godimento della rendita da darsi in cambio decorra soltanto dal 1° gennaio 1875.