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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1975, n. 991

Regolamento di esecuzione dell'art. 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento del Ministero degli affari esteri, per la concessione del contributo spese di abitazione al personale di ruolo in servizio all'estero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/10/2000)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  16-5-1976

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
Visti gli articoli 178, 279, 258 del predetto decreto del Presidente della Repubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, sul personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero, ed in particolare l'art. 15;
Vista la legge 15 dicembre 1971, n. 1222, sulla cooperazione tecnica con Paesi in via di sviluppo, ed in particolare l'art. 21, terzo comma;
Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 838, sull'ordinamento degli uffici degli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e in particolare l'art. 4, primo comma;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Applicabilità


Le norme del presente regolamento si applicano, secondo le leggi in vigore, al seguente personale in servizio all'estero:
a) personale dei ruoli organici dell'Amministrazione degli affari esteri;
b) persone estranee all'Amministrazione degli affari esteri incaricate delle funzioni di capo d'ufficio consolare di 1ª categoria;
c) persone estranee all'Amministrazione degli affari esteri che occupano un posto ai sensi dell'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/67 citato;
d) personale ispettivo, direttivo ed insegnante dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione, professori universitari e funzionari di ruolo dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215;
e) personale che fa parte degli uffici degli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 838;
f) personale civile e militare di cui alla lettera a) dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, sulla cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo;
g) personale civile e militare per cui sia attualmente prevista l'applicazione dell'art. 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, o dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215.
Resta salvo quanto previsto per gli impiegati dei ruoli organici provenienti dal R.S.T.E. e per quelli rimasti nel ruolo stesso, dall'art. 258 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/67 citato.