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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1975, n. 906

Modificazioni allo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il credito fondiario della Cassa di risparmio delle province lombarde, in Milano.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  19-3-1976

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;
Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il credito fondiario della Cassa di risparmio delle province lombarde, con sede in Milano, approvato con proprio decreto in data 30 luglio 1958, n. 845 e modificato con propri decreti in data 19 marzo 1959, n. 314, 1 novembre 1960, n. 1481, 1 settembre 1967, n. 1029 e 8 ottobre 1969, n. 1069;
Vista la deliberazione adottata dalla commissione centrale di beneficenza, amministratrice della Cassa di risparmio delle province lombarde e gestioni annesse, in data 29 ottobre 1973;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni dell'art. 2 e del primo e terzo comma dell'art. 3 dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il credito fondiario della Cassa di risparmio delle province lombarde, con sede in Milano, in conformità del seguente testo:

Art. 2. - Compito della sezione è l'erogazione di mutui a favore di enti pubblici aventi giurisdizione nella sua sfera di competenza territoriale, di loro consorzi, di aziende autonome, di società dagli enti stessi costituite o nelle quali detengano la maggioranza del capitale azionario, di imprese di nazionalità italiana, operanti in detta sfera di competenza, che abbiano ottenuto dagli enti predetti concessioni relative ad opere pubbliche od impianti di pubblica utilità.
Art. 3:
primo comma. - I mutui di che all'articolo precedente sono effettuati dalla sezione con le modalità, le garanzie ed i limiti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 marzo 1958, n. 238, e successive integrazioni o modificazioni.
terzo comma. - L'emissione di obbligazioni della sezione è regolata dalle norme stabilite dall'art. 3 della legge 11 marzo 1958, n. 238, e successive integrazioni o modificazioni e, per quanto non previsto, dalle vigenti disposizioni sul credito fondiario.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1975

LEONE COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1976

Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 30