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LEGGE 15 dicembre 1975, n. 779

Consolidamento dei fondi stanziati per l'assistenza psichiatrica ai sensi dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  6-2-1976
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico


Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, aggiunto dalla legge 13 marzo 1969, n. 83, e modificato dalle leggi 30 maggio 1970, n. 383, 21 giugno 1971, n. 515 e 24 dicembre 1974, n. 711, è sostituito dal seguente:
"Le somme relative agli stanziamenti di cui al precedente comma, non impegnate nell'esercizio di competenza, possono essere utilizzate fino all'entrata in funzione della riforma sanitaria relativamente all'ordinamento dell'assistenza psichiatrica".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1975

LEONE MORO - GULLOTTI - GUI - COLOMBO - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE