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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1975, n. 756

Contingente dei magistrati da assegnare agli uffici di sorveglianza istituiti con legge 26 luglio 1975, n. 354, relativa a nuove "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà".

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  27-1-1976

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, relativa a nuove "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà";
Visto l'art. 68 della citata legge che istituisce gli uffici di sorveglianza presso i tribunali esistenti nelle sedi di cui alla tabella A allegata alla legge stessa;
Visto l'art. 86 della suindicata legge che prevede entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge la determinazione, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro, dei contingenti dei magistrati e dell'altro personale di cui al precedente art. 68 da assegnare a ciascun ufficio di sorveglianza nei limiti delle attuali complessive dotazioni organiche;
Visto l'art. 106 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 che disciplina, nei casi di mancanza o di impedimento, la supplenza dei giudici istruttori e dei giudici di sorveglianza;
Esaminate le esigenze degli uffici e tenuto conto dell'afflusso e della distribuzione del lavoro fra i vari uffici giudiziari che si occupano della materia;
Ritenuto che relativamente ai tribunali di Cagliari, Catanzaro, Firenze, Lecce, Perugia, Pescara, Potenza e Spoleto, a seguito di una più adeguata valutazione delle esigenze, appare opportuno procedere ad un potenziamento degli organici e che correlativamente per la pretura di Roma, per il tribunale di Genova e per le corti di appello di Brescia, Catanzaro, Perugia, Potenza e Venezia, può essere prevista una diminuzione dell'organico;
Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 27 novembre 1975;
Ritenuto che non può essere seguita la proposta dello stesso Consiglio di lasciare inalterati gli organici della pretura di Roma, di aumentare gli organici del tribunale di Varese e di far quindi gravare l'onere del reperimento dei posti sugli organici dei tribunali di Asti, Caltanissetta, Mondovì, Pinerolo e sull'organico della pretura di Borgo San Lorenzo, in quanto tale soluzione non tiene conto dei flussi di lavoro, delle situazioni organiche e degli altri elementi di valutazione comparativa;

Sulla

proposta del Guardasigilli Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


La tabella C, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive modificazioni, relativa alle piante organiche dei magistrati giudicanti addetti ai tribunali, è modificata, per la parte relativa agli uffici cui si riferisce, dalla tabella A allegata al presente decreto vistata dal Ministro proponente.