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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1975, n. 620

Disciplina per il tirocinio degli uditori giudiziari.

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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  27-12-1975

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 129 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
Viste le deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura in data 18 dicembre 1974 e 24 ottobre 1975;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia;

Decreta:

Disciplina per il tirocinio degli uditori giudiziari

Art. 1


Il tirocinio degli uditori giudiziari dura, di regola, almeno un anno.
Per un periodo non inferiore a sei mesi gli uditori sono destinati presso il tribunale, la procura della Repubblica o la pretura di Roma; nel rimanente periodo gli uditori giudiziari sono destinati al tribunale, alla procura della Repubblica o alla pretura di una città sede di corte di appello.