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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1975, n. 440

Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  7-9-1975

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti;
Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, disposizioni correttive e integrative del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;
Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1


Nel primo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973; n. 605, modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 691, sono soppresse le parole: "Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura"; e dopo le parole: "dell'art. 6" sono aggiunte le parole: "escluse le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura".
Il quarto comma dell'art. 16 indicato al comma precedente è sostituito dal seguente:
"La prima comunicazione di cui all'ultimo comma dell'art. 7 sarà eseguita entro il 30 giugno 1978 relativamente agli atti emessi ed alle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni intervenute dal 1 gennaio 1977 al 31 dicembre 1977 per gli atti indicati nelle lettere g) ed i) dell'art. 6 ed entro il 30 giugno 1979 relativamente ai titoli di pagamento indicati nella lettera h) dell'art. 6 emessi dal 1 gennaio 1978 al 31 dicembre 1978".
Le disposizioni di cui al primo comma hanno effetto dal 30 giugno 1975.