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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1975, n. 439

Modificazioni alle norme di applicazione della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, concernenti la quota di iscrizione all'albo degli spedizionieri doganali.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  20-9-1975

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, concernente il riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale e la istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali;
Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1964, che stabilisce le norme di applicazione della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, innanzi citata, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 21 aprile 1964;
Ritenuta la necessità di aumentare la misura della quota annuale dovuta, a norma dell'art. 6 della citata legge, dagli iscritti all'albo nazionale degli spedizionieri doganali;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico


La quota annuale dovuta dagli iscritti all'albo nazionale degli spedizionieri doganali, stabilita dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 agosto 1967, n. 1126, è elevata da lire diciottomila a lire trentamila a decorrere dal 1 gennaio 1975.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1975

LEONE MORO - VISENTINI - TOROS

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1975

Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 87