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LEGGE 6 agosto 1975, n. 418

Modifiche e integrazioni della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di cantieri di lavoro e di rimboschimento e sistemazione montana.

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Testo in vigore dal: 13-9-1975
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  59,  ultimo   comma,   del
decreto-legge   18   novembre   1966,   n.   976,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono estese  ai
cantieri di lavoro, di rimboschimento e sistemazione montana previsti
dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni. 
  Ai lavoratori avviati ai cantieri di cui  al  precedente  comma  e'
corrisposto a carico del Fondo per l'addestramento professionale  dei
lavoratori, per ogni  giornata  di  effettiva  presenza,  un  assegno
dell'importo di lire 3.000. 
  L'importo dell'assegno di cui sopra e' aumentato, ogni  biennio,  a
decorrere dal 1° luglio 1977, con decreto del Ministro per il  lavoro
e la previdenza sociale, in misura percentuale pari  alle  variazioni
dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale  di
statistica  ai  fini  della  scala  mobile  delle  retribuzioni   dei
lavoratori dell'industria. 
  Ai fini previsti nel precedente comma,  la  variazione  percentuale
dell'indice del costo  della  vita  e'  determinata  confrontando  il
valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal  trentesimo
al settimo mese anteriore  a  quello  da  cui  ha  effetto  l'aumento
dell'assegno con il valore medio dell'indice  in  base  al  quale  e'
stato effettuato il precedente aumento; in sede di prima applicazione
il  confronto  e'  effettuato  con  riferimento   al   valore   medio
dell'indice relativo al periodo dal 1° gennaio 1975  al  31  dicembre
1976. 
  Per i lavoratori di cui  al  comma  secondo  i  periodi  di  lavoro
prestati nei cantieri sono esclusi dal computo  del  periodo  massimo
stabilito  per  la  corresponsione  delle   prestazioni   contro   la
disoccupazione involontaria.