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LEGGE 4 agosto 1975, n. 417

Soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva e riduzione dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi e sulla margarina.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/1993)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  1-10-1975
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sull'olio di oliva di pressione commestibile, sull'olio di oliva lampante, sull'olio di oliva lavato e sull'olio estratto dalla sansa di oliva sono soppresse.
La sovrimposta di confine sull'olio di oliva rettificato, sull'olio di sansa di oliva rettificato e sugli oli acidi di oliva di raffinazione importati dall'estero è soppressa.