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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1975, n. 260

Modificazioni allo statuto dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola", in Roma.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  16-7-1975

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1972, n. 300, con il quale viene istituito l'ordine dei giornalisti per la regione Trentino-Alto Adige, con sede del consiglio dell'ordine in Trento, mentre la circoscrizione con sede del consiglio dell'ordine in Venezia, già comprendente il Trentino-Alto Adige, viene territorialmente limitata al Veneto;
Visto l'art. 12 dello statuto dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 4 e 7 dello statuto medesimo;
Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" in data 14 settembre 1972 per la modifica degli articoli 4 e 7 dello statuto al fine di adeguare la ripartizione territoriale dell'istituto e la composizione dello stesso consiglio di amministrazione alle modifiche introdotte dal citato decreto 16 maggio 1972, n. 300, nonché per includere un rappresentante del personale dell'Istituto nel consiglio di amministrazione medesimo;
Ritenuto che le modifiche predette costituiscono un necessarie ed opportuno adeguamento dell'ordinamento dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola";
Udito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono approvate le modifiche agli articoli 4 e 7 dello statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, e successive modificazioni, nel testo annesso al presente decreto e vistato dal Ministro proponente e dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1975

LEONE MORO - TOROS

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1975

Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 84