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DECRETO-LEGGE 25 giugno 1975, n. 255

Provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 1975, n. 363 (in G.U. 14/08/1975, n.216).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/1976)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  25-11-1976
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare i contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta:

Art. 1


I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani, in corso alla data del 30 giugno 1975, sono prorogati fino alla data del 30 giugno 1976, ovvero, qualora si tratti di immobile adibito ad uso di albergo, pensione o locanda, fino al 31 dicembre 1976. Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione la proroga si applica limitatamente ai contratti stipulati con conduttori o subconduttori che siano iscritti a ruolo ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1973 per un reddito complessivo netto non superiore a 4 milioni di lire o che comunque abbiano percepito nel 1972 un reddito complessivo di pari misura determinabile ai sensi degli articoli 133, 135, 136, 138 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.
((2))

I limiti di reddito si intendono riferiti alla somma dei redditi iscritti a ruolo ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1973, imputati al locatario e a tutti i soggetti di imposta che hanno residenza anagrafica nell'alloggio in locazione.
((2))

La proroga non si applica quando l'inquilino non sia cittadino italiano e non abbia avuto la residenza in Italia continuatamente nel periodo della locazione, o vi abbia soggiornato per turismo.
La proroga si applica in ogni caso quando il cittadino straniero soggiorni in Italia per ragioni di lavoro dipendente e con reddito annuo inferiore a 4 milioni nonché per ragioni di studio con iscrizione regolare a corsi scolastici.
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza 12-18 novembre 1976, n.225 (in G.U. 1a s.s. 24/11/1976, n.314) ha dichiarato "illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo e secondo comma, del d.l. 25 giugno 1975, n. 255 (provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degl'immobili urbani), nel testo sostituito dall'articolo unico della legge di conversione 31 luglio 1975, n. 363: a) nella parte in cui non riconosce al locatore il diritto di provare che il conduttore e subconduttore gode di un reddito complessivo netto superiore a quello risultante dall'iscrizione a ruolo ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1973; b) nonché nella parte in cui non attribuisce rilevanza alle variazioni del reddito complessivo netto del conduttore o subconduttore eventualmente sopravvenute."