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LEGGE 31 maggio 1975, n. 205

Corresponsione di un premio di arruolamento ai carabinieri, alle guardie di finanza, alle guardie di pubblica sicurezza, agli agenti di custodia ed alle guardie forestali.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  1-7-1975
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai sottufficiali ed ai militari di truppa arruolati nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nel Corpo degli agenti di custodia e nel Corpo forestale dello Stato che contraggono la ferma di anni 3, è corrisposto, all'atto della nomina, un premio di L. 250.000.
Ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma e dei Corpi menzionati al comma precedente, è corrisposto, all'atto del conseguimento della prima rafferma, un premio di L. 350.000 ed al conseguimento della seconda rafferma un premio di L. 250.000.
La decorrenza dei benefici di cui ai commi precedenti è fissata al 1 gennaio 1975.
I premi di cui al presente articolo sono corrisposti al netto di qualsiasi ritenuta.