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LEGGE 27 maggio 1975, n. 178

Modifiche all'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 25-6-1975
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  L'ultimo comma dell'articolo 69 della legge 12  novembre  1955,  n.
1137,  quale  risulta  modificato  dall'articolo  9  della  legge  16
novembre 1962, n. 1622, e' sostituito dal seguente: 
  "L'ufficiale non puo', comunque, per effetto dello  spostamento  in
ruolo, oltrepassare altro ufficiale della  propria  arma  o  servizio
che,  gia'  di  lui  piu'  anziano  all'atto  della  nomina  o  della
promozione al grado di tenente, abbia conseguito vantaggi di carriera
per eguale titolo, salvo il caso di modifiche di anzianita' in  detto
grado o  in  quelli  di  capitano,  maggiore  e  tenente  colonnello,
conseguenti all'acquisizione  di  vantaggi  di  carriera  per  titoli
diversi o a detrazioni di anzianita' subite  per  le  cause  indicate
nell'articolo 10 della legge 10 aprile 1954,  n.  113,  o  a  ritardi
nello svolgimento della carriera".