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LEGGE 20 maggio 1975, n. 155

Indennità di servizio penitenziario di cui all'articolo 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/09/1978)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  19-9-1978
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


In applicazione dell'articolo 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, l'indennità di servizio penitenziario spettante al personale civile, di ruolo e non di ruolo, che presta servizio negli istituti di prevenzione e di pena e negli altri servizi penitenziari, è fissata, a decorrere dal 1 gennaio 1973, nella misura mensile stabilita dalla tabella allegata alla presente legge.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 1978, N. 505))
.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 5 agosto 1978, n. 505 ha disposto (con l'art. 4, comma 5) che il comma 2 del presente articolo è abrogato dalla data del 1 aprile 1978 .