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LEGGE 26 aprile 1975, n. 141

Estensione della facoltà concessa al Ministro per la grazia e giustizia dall'articolo 127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in ordine al conferimento di posti di uditore giudiziario.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  25-5-1975
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La facoltà, concessa al Ministro per la grazia e giustizia nei modi di cui all'articolo 127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è estesa fino ad esaurimento della graduatoria degli idonei al concorso per esami a novantasette posti di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 3 luglio 1972.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge si provvederà alla nomina degli idonei, assegnando loro, secondo l'ordine della graduatoria, i posti vacanti o, in mancanza, quelli che si rendano disponibili nel predetto termine.