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LEGGE 26 aprile 1975, n. 140

Modifica all'articolo 123 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario).

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  25-5-1975
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico


Il penultimo comma dell'articolo 123 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Conseguono l'idoneità coloro che ottengono una votazione complessiva non inferiore a 98 punti e non meno di 6/10 in ciascuna prova orale".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 aprile 1975

LEONE MORO - REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE