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LEGGE 11 marzo 1975, n. 67

Decorrenza dei benefici previsti dall'articolo 2 della legge 30 gennaio 1968, n. 47, recante modifica alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, sull'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e sostanze radioattive.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  17-4-1975

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



Le rendite previste dall'articolo 2 della legge 30 gennaio 1968, n. 47, vanno applicate a decorrere dal 1° gennaio

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1975

LEONE MORO - TOROS - GULLOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE