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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1975, n. 58

Modificazione all'art. 235 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  12-4-1975

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, che ha approvato il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, concernente l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico suddetto;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

L'art. 235 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:
"I dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva delle macchine agricole debbono avere le stesse caratteristiche prescritte per quelli dei motoveicoli e degli autoveicoli, salvo che non sia diversamente disposto.
Il numero dei dispositivi delle macchine agricole semoventi è fissato come appresso:
a) due luci di posizione anteriori che possono essere montate in posizione arretrata purché siano rispettate le condizioni di visibilità geometrica prescritte per i motoveicoli simmetrici a due ruote posteriori. Ogni apparecchio deve trovarsi il più vicino possibile al limite laterale esterno della sagoma del veicolo e comunque a non più di 0,40 m da detto limite; la distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a 0,50 m, l'altezza da terra deve essere compresa tra 0,40 e 1,90 m, ovvero tra 0,30 e 2,30 m qualora non risulti possibile, per motivi costruttivi e funzionali, il rispetto della quota prescritta;
b) due luci di posizione posteriori. Ogni apparecchio deve trovarsi il più vicino possibile al limite laterale esterno della sagoma del veicolo e comunque a non più di 0,40 m da detto limite; la distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a 0,50 m; l'altezza da terra deve essere compresa tra 0,40 e 1,90 m; l'altezza massima può raggiungere 2,30 m qualora non risulti possibile, per motivi costruttivi e funzionali, il rispetto della quota prescritta;
c) due proiettori che debbono essere di tipo approvato per autoveicoli oppure per motoveicoli. Davanti ad essi può essere applicata una griglia di protezione parasassi purché non riflettente. I proiettori possono essere forniti anche di luce abbagliante, ma nella circolazione su strada debbono essere impiegati soltanto i fasci di luce anabbagliante. Essi possono essere montati in posizione arretrata purché siano rispettate le condizioni di visibilità geometrica prescritte per i motoveicoli simmetrici a due ruote posteriori. Ogni apparecchio deve trovarsi ad altezza da terra compresa tra 0,50 e 1,20 m; l'altezza massima può raggiungere 1,35 m qualora non risulti possibile, per motivi costruttivi e funzionali, il rispetto della quota prescritta;
d) due catadiottri rossi posteriori che debbono essere di classe I. Ogni apparecchio deve trovarsi il più vicino possibile al limite laterale esterno della sagoma del veicolo e comunque a non più di 0,40 m da detto limite; la distanza tra i due apparecchi non deve essere inferiore a 0,50 m, l'altezza da terra deve essere compresa tra 0,40 e 0,90 m; l'altezza massima può raggiungere m 1,50 qualora non risulti possibile, con soluzioni tecniche razionali, rispettare il limite prescritto;
e) due luci d'ingombro anteriori e due posteriori se la macchina è di dimensioni eccezionali, applicate con le modalità dell'art. 194;
f) la luce della targa che deve essere di tipo approvato per motoveicoli.
Eventuali proiettori o fanali per il lavoro agricolo, comunque disposti, debbono essere inclinati verso il basso nella circolazione su strada in modo da non recare pregiudizio. Se la macchina porta anteriormente un attrezzo e questo copre alcuni dispositivi, questi debbono essere applicati avanti all'attrezzo o al disopra di esso; in quest'ultimo caso, qualora trattasi di proiettori e la nuova altezza di applicazione superi il massimo valore prescritto, i proiettori stessi debbono essere regolati con forte inclinazione verso il basso.
In ogni caso la linea di demarcazione del fascio anabbagliante deve incontrare il terreno dinnanzi al veicolo a distanza non superiore a 10 metri.
Il numero dei dispositivi delle macchine agricole trainate è fissato come appresso:
a) due luci di posizione posteriori applicate con le stesse modalità di quelle delle macchine agricole semoventi;
b) due catadiottri rossi triangolari applicati con le stesse modalità di quelli delle macchine agricole semoventi;
c) due catadiottri bianchi anteriori che debbono essere di classe I, applicati con le stesse modalità delle luci di posizione anteriori delle macchine agricole semoventi;
d) due luci d'ingombro posteriori se la macchina agricola trainata è di dimensioni eccezionali, applicate con le modalità dell'art. 194;
e) luce della targa, che deve essere di tipo approvato per autoveicoli o motoveicoli.
Sulle macchine agricole trainate è consentita l'applicazione degli indicatori di direzione e delle luci di arresto.
Le macchine agricole trainate, esclusi i rimorchi agricoli, qualora non occultino con la loro sagoma i dispositivi di segnalazione visiva del veicolo trattore, possono essere prive dei dispositivi di segnalazione prescritti; in caso contrario, i dispositivi prescritti possono essere montati su supporto amovibile.
Un dispositivo di segnalazione visiva posteriore si intende occultato quando il suo campo di visibilità geometrica non sia almeno pari a quello prescritto per l'analogo dispositivo posteriore dei motoveicoli a due ruote anteriori".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1975

LEONE MORO - MARTINELLI - BUCALOSSI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1975

Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 4