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REGIO DECRETO 20 dicembre 1874, n. 2314

Che aggiunge alla Tabella n.9, annessa al Regio Decreto 1°aprile 1861, n.4825, i Maestri armaiuoli di 1ª,2ª e 3ª classe. (074U2314)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/01/1875 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 19-1-1875
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto 1° aprile  1861,  n.  4825,  sul  riordinamento
dello stato maggiore generale della Real Marina  e  del  corpo  Reale
Equipaggi; 
 
  Sentito il parere del Consiglio Superiore di Marina; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina, 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Alla tabella n. 9 annessa al R. decreto 1° aprile  1861,  n.  4825,
sono aggiunti i maestri armaiuoli di 1ª, 2ª e 3ª classe. Essi avranno
diritto alle stesse competenze che sono fissate pei  maestri  d'ascia
delle  classi  corrispondenti  e  non  potranno  superare  n.  di  36
complessivamente fra le tre Divisioni del corpo R. Equipaggi e per le
tre classi. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 20 dicembre 1874. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                        S. De St-Bon.