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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1974, n. 490

Applicazione della convenzione internazionale per la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961.

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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  3-11-1974

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 novembre 1973, n. 866, concernente la ratifica e l'esecuzione della convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961, nonché la delega al Governo per la emanazione di norme aventi valore di legge ordinaria per l'applicazione della convenzione stessa;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari esteri; Decreta:

Art. 1


Al primo comma dell'art. 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunta la seguente frase:
"Il produttore deve ripartire in misura equa con gli artisti interpreti o esecutori interessati l'ammontare del compenso suddetto".