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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1974, n. 427

Modificazioni ed integrazioni al regolamento per l'ordinamento ed il funzionamento dell'istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1956, n. 1667.

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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  19-9-1974

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1956, n. 1667, con cui è stato approvato il regolamento per l'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;
Ritenuto di dover apportare modifiche al regolamento sopracitato allo scopo di adeguarlo ai principi generali cui si informano, in materia, gli ordinamenti degli enti similari;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


L'art. 3 del regolamento per l'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituto nazionale della previdenza per i dirigenti di aziende industriali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1956, n. 1667, è sostituito dal seguente:
"Il consiglio di amministrazione è nominato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed è composto da:
a) il presidente dell'Istituto che lo presiede;
b) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale avente qualifica non inferiore a primo dirigente, a direttore aggiunto di divisione o qualifica equiparata;
c) un funzionario del Ministero del tesoro avente qualifica non inferiore a primo dirigente, a direttore aggiunto di divisione o qualifica equiparata;
d) undici rappresentanti dei dirigenti;
e) tre rappresentanti dei datori di lavoro;
f) due rappresentanti del personale dell'Istituto.
I componenti di cui alle lettere d) ed e) sono designati dalle rispettive associazioni sindacali nazionali più rappresentative entro il termine preventivamente stabilito dal Ministro, che in mancanza provvede direttamente alla nomina.
I componenti di cui alla lettera f) sono designati dal personale con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti.
Il consiglio di amministrazione nomina nel suo seno due vice presidenti".