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LEGGE 16 luglio 1974, n. 426

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per i servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori, concluso a Singapore l'11 aprile 1967; b) accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica malgascia relativo ai trasporti aerei, concluso a Roma il 23 marzo 1968, con scambio di note; c) accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Giamaica sui servizi aerei, concluso a Kingston il 18 maggio 1971.

Testo in vigore dal:  3-10-1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:
a) accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per i servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori, concluso a Singapore l'11 aprile 1967, con scambio di note effettuato a Singapore il 21 aprile 1972;
b) accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica malgascia relativo ai trasporti aerei, con scambio di note, concluso a Roma il 23 marzo 1968;
c) accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Giamaica sui servizi aerei, concluso a Kingston il 18 maggio 1971.