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LEGGE 14 agosto 1974, n. 394

Modifica degli articoli 79, 81 e 88 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificati dalla legge 14 febbraio 1974, n. 62.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 15-9-1974
al: 31-12-1992
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  commi  terzo  e  settimo  dell'articolo 79 del testo unico delle
norme  sulla  disciplina  della  circolazione stradale, approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e
modificato  dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, sono
sostituiti rispettivamente dai seguenti:
  "Chi guida veicoli a motore non puo' avere superato:
    a)  anni  65  per guidare autotreni, autoarticolati, autosnodati,
adibiti  al trasporto di cose, il cui peso complessivo a pieno carico
sia superiore a 200 quintali;
    b)   anni   60   per   guidare   autobus,  autocarri,  autotreni,
autoarticolati, autosnodati, adibiti a trasporto di persone".
  "Il  minore  degli  anni  21  che  guida  motoveicoli di cilindrata
superiore  a  350  cmc  e'  soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento della somma da lire 15 mila a lire 50 mila".