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DECRETO-LEGGE 8 luglio 1974, n. 261

Modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici, ex combattenti ed assimilati.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n. 355 (in G.U. 20/08/1974, n.217).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/07/1992)
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Testo in vigore dal:  9-7-1974 al: 20-8-1974
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla modifica delle vigenti norme relative al collocamento a riposo dei pubblici dipendenti ex combattenti e assimilati;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1



Il personale che a norma degli articoli 1 e 4 della legge 24 maggio 1370, n. 336, dell'articolo unico della legge 8 luglio 1971, n. 541, degli articoli 1 e 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, ha titolo a fruire dei benefici previsti dall'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, deve presentare domanda all'amministrazione o ente di appartenenza, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Il collocamento a riposo del personale di cui al primo comma è disposto per contingenti annuali in ragione del 20% dei richiedenti di ciascuna amministrazione o ente, a cominciare dai più anziani di età, nell'ambito di ciascun ruolo, carriera o categoria di appartenenza. In caso di pari età è collocato a riposo il più anziano per servizio.
Il collocamento a riposo dei contingenti annuali previsti dal comma precedente verrà disposto a partire dal 1 luglio 1976, fatte salve recessazioni dal servizio, con i benefici di cui al primo comma, per raggiungimento dei limiti di età o per dispensa dal servizio per motivi di salute ovvero per decesso dell'impiegato.
Al personale trattenuto in servizio ai sensi dei commi che precedono possono essere conferite promozioni solo per anzianità o per concorso.