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DECRETO-LEGGE 31 maggio 1974, n. 214

Distillazione agevolata dei vini da pasto di produzione nazionale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 luglio 1974, n. 294 (in G.U. 30/07/1974, n.199).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/1974)
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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  31-7-1974
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per avviare alla distillazione i vini da pasto eccedenti sul mercato al fine di alleggerire il mercato stesso;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quelli per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta:

Art. 1


Alle cantine sociali ed agli altri enti ed organismi cooperativi ed associativi di produttori agricoli che, nei
((novanta))
giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, cedono alle distillerie i vini da pasto da essi prodotti è concesso, per ogni grado ettolitro di vino consegnato, un contributo di L.
((400))
.
Sono vini da pasto quelli che rientrano nella definizione di cui al punto 10 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 16 LUGLIO 1974, N. 294))
.