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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1974, n. 165

Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  15-5-1974

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato;
Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Sentito

il Consiglio dei Ministri; Decreta:

Art. 1


Alle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato" sono apportate le seguenti modificazioni:
1) I prezzi, le tasse, le soprattasse ed i diritti, anche accessori, di ogni genere sono aumenti del trenta per cento. Fanno eccezione:
a) i prezzi delle basi chilometriche della seconda classe per la seconda zona di percorrenza, delle tariffe n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6 che sono aumentati del venti per cento;
b) i prezzi delle basi chilometriche della seconda classe per la terza zona di percorrenza, delle tariffe n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6 nonché i prezzi dei supplementi per l'utilizzazione di posti cuccetta e posti in vettura letto che rimangono invariati;
c) i prezzi della tariffa n. 22 "Biglietti di abbonamento a riduzione" per impiegati dello Stato e studenti e della tariffa n. 23 "Biglietti di abbonamento settimanali e festivi per impiegati, operai e braccianti" che sono aumentati del dodici per cento.
2) I prezzi minimi, per viaggiatore, sia per gli adulti che per i ragazzi, e per qualsiasi tariffa, sono fissati in L. 150 per la prima e in L. 100 per la seconda classe.
3) I biglietti di andata e ritorno per fiere e mercati e di andata e ritorno festivi, di cui all'art. 25, sono soppressi.
4) All'art. 29 è aggiunto il seguente paragrafo:
"Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, in relazione alle esigenze del mercato ed alle condizioni dello esercizio ferroviario, ha facoltà di sospendere temporaneamente l'applicazione delle tariffe per treni speciali e di modificare sia la misura delle riduzioni sia le condizioni di applicazione delle tariffe stesse".
5) Le tariffe per i viaggi in comitiva, di cui all'art. 36, sono stabilite come segue:
a) comitive ordinarie:
tariffa n. 3, per gruppi composti da 10 a 24 persone;
tariffa n. 4, per gruppi composti da 25 a 399 persone;
tariffa n. 5, per gruppi composti da almeno 400 persone.
b) comitive familiari:
tariffa n. 4, per gruppi di almeno 4 persone.
6) L'agevolazione comitive festive, di cui all'art. 36, è soppressa.
7) All'art. 36 è aggiunto il seguente paragrafo:
"Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, in relazione alle esigenze del mercato ed alle condizioni dello esercizio ferroviario, ha facoltà di sospendere temporaneamente l'applicazione delle tariffe per i viaggi delle comitive e di modificare sia la misura delle riduzioni sia le condizioni di applicazione delle tariffe stesse".
8) L'importo minimo da pagare per ciascun treno speciale a richiesta degli utenti, di cui alla tariffa n. 10, è modificato come segue:
per i treni a carrozze: 300 biglietti di 2ª classe a tariffa ordinaria n. 1, per la percorrenza minima di 100 km;
per le automotrici: tanti biglietti di 1ª o di 2ª classe a tariffa ordinaria n. 1, secondo la classe del materiale rotabile utilizzato, per quanti sono i posti offerti dal mezzo, per la percorrenza minima di 100 km.
9) Alla tariffa n. 11 sono apportate le seguenti variazioni:
a) l'indicazione della tariffa n. 5 e n. 6 è sostituita, rispettivamente, dalla tariffa n. 4 e n. 5;
b) il minimo di partecipazione previsto dal secondo capoverso del paragrafo 2 è portato da 300 a 400 persone.
10) Le tariffe n. 51 e n. 61 sono soppresse; in sostituzione si applicano rispettivamente le tariffe n. 4 e n. 5.