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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 1974, n. 110

Modificazioni alle voci tariffarie per l'interno relative alle stampe periodiche in abbonamento postale ed alle stampe non periodiche.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  12-5-1974

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 7, e 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1414;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1966, n. 1351;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 663;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Nella tabella n. 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, modificata dai decreti del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1414, 5 dicembre 1966, n. 1351 e 2 agosto 1967, n. 663, le voci n. 11 e n. 13 sono sostituite dalle seguenti:

Voce n. 11. - Stampe periodiche spedite in abbonamento postale direttamente dagli amministratori e dagli editori in numero non inferiore a 1.000 esemplari.
Non devono avere carattere postulatorio né contenere pubblicità a favore proprio, eccetto quella relativa agli abbonamenti al periodico od ai periodici del gruppo editoriale mittente o alle vendite per corrispondenza:

gruppo 1°: giornali quotidiani compresi quelli che non escono nei giorni festivi riconosciuti e i settimi numeri:

per ogni esemplare non eccedente i
50 gr................................. L. 0,30
per ogni 50 gr. o frazione in piu L. 0,20

gruppo 1°-bis: periodici pubblicati almeno una volta per settimana, il cui prezzo di vendita non sia superiore a quello dei quotidiani:

per ogni esemplare non eccedente i
50 gr................................. L. 0,50
per ogni 50 gr. o frazione in più. L. 0,30

gruppo 2°: giornali, riviste, rassegne e simili non quotidiani che escano almeno una volta ogni 15 giorni:

per ogni esemplare non eccedente i
50 gr................................. L. 1,25
per ogni 50 gr. o frazione in più. L. 0,75

gruppo 3°: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi precedenti, escano almeno una volta al mese:

per ogni esemplare non eccedente i
50 gr................................. L. 3,00
per ogni 50 gr. o frazione in più. L. 1,50

gruppo 4°: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi precedenti, si pubblichino almeno una volta per semestre; stampe propagandistiche contenenti pubblicità relativa agli abbonamenti al periodico od ai periodici del gruppo editoriale mittente o alle vendite per corrispondenza e cataloghi relativi alle vendite stesse, purché si pubblichino almeno una volta per semestre:

per ogni esemplare non eccedente i
50 gr................................. L. 8,00
per ogni 50 gr. o frazione in piu L. 5,00

Le stampe periodiche dei primi tre gruppi e del gruppo 1°-bis contenenti pubblicità a favore di terzi effettuata mediante pagine di uguale formato degli altri fogli regolarmente impaginate, anche se non numerate o numerate a parte, od incorporata nelle normali pagine del testo, ma che ecceda nel complesso il 70% della superficie totale del periodico, vanno sottoposte alla seguente tariffa:

per ogni 50 gr. o frazione........ L. 5

La percentuale della pubblicità deve essere dichiarata unitamente alle altre previste indicazioni.
Sull'importo di ciascuna spedizione si effettua l'arrotondamento a lira intera per eccesso.
Voce n. 13. - Stampe non periodiche, stampe periodiche spedite di seconda mano, stampe periodiche non ammesse alle tariffe di cui alla voce n. 11 e cedole di commissioni librarie:

per ogni 50 gr. o frazione........ L. 25

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1974

LEONE RUMOR - TOGNI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1974

Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 90. - SCIARRETTA