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DECRETO-LEGGE 20 aprile 1974, n. 104

Modifica dell'art. 538 del codice di procedura penale.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 18 giugno 1974, n. 226 (in G.U. 19/06/1974, n.158).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/1974)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  20-4-1974

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenute la necessità e l'urgenza di emanare norme relative alla giustizia penale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la grazia e giustizia; Decreta:

Art. 1


L'ultimo comma dell'art. 538 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"La Corte di cassazione decide in ogni caso nel merito, senza pronunciare annullamento, quando occorre applicare disposizioni di legge più favorevoli all'imputato, anche se sopravvenute dopo la dichiarazione di ricorso, e non sia necessario assumere nuove prove, diverse dall'esibizione di documenti".