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LEGGE 27 febbraio 1974, n. 68

Modifiche alle norme sul trattamento economico degli allievi delle accademie militari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  7-4-1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il deposito su libretto di risparmio dell'assegno giornaliero spettante agli allievi delle Accademie militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da effettuare ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1950, n. 877, è limitato alla metà dello importo dell'assegno stesso. L'altra metà è corrisposta per contanti ai predetti allievi.
L'assegno giornaliero e l'assegno fisso mensile spettanti, rispettivamente, agli allievi e agli aspiranti ufficiali dell'Accademia di sanità militare interforze sono amministrati con le norme dell'articolo 6 della legge 14 marzo 1968, n. 273, limitatamente alla metà del loro importo. L'altra metà è corrisposta per contanti agli allievi e aspiranti ufficiali.