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LEGGE 16 febbraio 1974, n. 39

Sistemazione degli incaricati di stazione, fermata e passaggi a livello nei ruoli organici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

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Testo in vigore dal: 1-4-1974
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Con  decorrenza  dalla  data  di  entrata  in vigore della presente
legge,  sono inquadrati nella qualifica di gestore dei ruoli organici
del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:
    a) gli incaricati dei servizi di stazione e di fermata;
    b)  gli incaricati utilizzati a termini dell'articolo 6, punto 3,
del  decreto  del  Ministro  per i trasporti e la aviazione civile 27
luglio  1971,  n. 10947, per le sostituzioni dei soggetti di cui alla
precedente lettera a);
    c)  gli  incaricati  e  i coadiutori addetti a servizi diversi da
quelli  indicati  alla  precedente  lettera  a),  quando si tratti di
soggetti  i quali non hanno potuto conseguire l'inquadramento a ruolo
nelle  qualifiche  dei  gestori in applicazione delle leggi 27 luglio
1967,  n.  668  e  7  ottobre 1969, n. 747, o perche', pur essendo in
possesso degli altri requisiti previsti da dette leggi, erano carenti
dell'anno  di continuativo servizio o delle 500 giornate di effettive
prestazioni nel triennio 1 maggio 1964-30 aprile 1967, ovvero perche'
pur  possedendo  gli  altri  requisiti  prescritti,  alla data del 26
agosto  1967  si  trovavano  a  prestare la loro opera in servizi non
utili  ai fini dell'inquadramento a seguito di trasferimento disposto
dall'Azienda  per  soppressione  del posto di assuntoria dagli stessi
precedentemente occupato.