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LEGGE 23 giugno 1873, n. 1444

Relativa all'applicazione delle multe per ommesse o inesatte dichiarazioni delle imposte dirette. (073U1444)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/07/1873 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  22-7-1873 al: 7-11-1896
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Art. 1



Chi omette di fare la denunzia nei termini e modi stabiliti dalle Leggi per le imposte sui redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati, come chi denunzia il reddito in somma minore di quella che sia per risultare dal definitivo accertamento, incorre in una sopratassa corrispondente alla metà dell'imposta erariale di un anno sul reddito non denunziato o denunziato in meno.