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LEGGE 8 giugno 1873, n. 1389

Sull'affrancamento delle decime feudali nelle Provincie Napoletane e Siciliane. (073U1389)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/06/1873 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  26-6-1873 al: 22-6-1876
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Art. 1



Tutte le prestazioni di qualsiasi quantità e natura, contemplate nelle Leggi del 2 agosto 1806 e nei Decreti del 20 giugno 1808 e 16 ottobre 1809, n. 407, e nel Decreto 11 dicembre 1841, legittimamente costituite sulle terre delle Provincie Napoletane e Siciliane, dovranno fra tre anni dalla promulgazione della presente Legge commutarsi in una rendita annuale in denaro uguale al valore della prestazione costituita sulle terre stesse ed affrancabili.