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REGIO DECRETO 30 gennaio 1873, n. 1290

che riforma l'insegnamento tecnico per la Marina mercantile. (073U1290)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/04/1873 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  10-4-1873 al: 15-12-2010
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Art. 1



L'istruzione tecnica, per coloro che intendono dedicarsi alla navigazione, alle arti ed industrie marittime, si dà:

Nella Scuola superiore navale, per gli ingegneri costruttori navali e pei Capitani superiori di lungo corso quali potranno venir in appresso istituiti;

Nelle Scuole speciali di costruzione navale, per i Capitani navali di 1° classe;

Nelle Scuole speciali di macchine a vapore, per i Macchinisti in primo ed in secondo;

Negli Istituti nautici, per i Capitani di lungo corso e di gran cabottaggio;

Nelle Scuole nautiche, per i Capitani di gran cabottaggio soltanto;

Negli Istituti e nelle Scuole nautiche a ciò destinate con Decreto Reale, pei Costruttori navali di 2ª classe.

Le materie d'insegnamento per ciascuno di questi gradi sono determinate dalla Tabella annessa al presente Decreto e firmata d'ordine Nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.