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REGIO DECRETO 30 gennaio 1873, n. 1290

che riforma l'insegnamento tecnico per la Marina mercantile. (073U1290)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/04/1873 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 10-4-1873
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la Legge sulla pubblica istruzione del 13 novembre  1859,  n.
3725; 
 
  Visti i Nostri Decreti 5 luglio 1860, n. 4192, 28 novembre 1861, n.
547, e 25 agosto 1866, n. 3185, sulle attribuzioni del  Ministero  di
Agricoltura, Industria e Commercio; 
 
  Visto il Regolamento per l'istruzione industriale e  professionale,
approvato con Nostro Decreto del 18 ottobre 1865, n. 1712; 
 
  Visto il Codice per la Marina mercantile; 
 
  Visti i Nostri Decreti 11 febbraio e 22 novembre 1866,  n.  2808  e
3347, sugli esami degli aspiranti ai gradi della Marina mercantile  e
sull'insegnamento tecnico dello Stato per la Marina; 
 
  Vista  la  Legge   51   maggio   1868,   n.   4415,   che   estende
all'insegnamento nautico le disposizioni del titolo IV della Legge 13
novembre 1859 sull'istruzione tecnica; 
 
  Visti i Nostri Decreti delli 47 ottobre e 20 novembre 1869,  numeri
5314 e 5371, risguardanti le prove di esame per conseguire la patente
di grado nella Marina mercantile; 
 
  Visto il Nostro Decreto 29 agosto 4872,  n.  998  (Serie  2ª),  che
approva il Regolamento per l'esercizio dell'arte di  Macchinista  sui
piroscafi mercantili; 
 
  Visto il Nostro Decreto 15 dicembre 1872, n. 1449 (Serie  2ª),  che
istituisce una Sessione  permanente  di  esami  di  pratica  per  gli
aspiranti ai gradi della Marina mercantile; 
 
  Sentito il Consiglio superiore per  l'istruzione  professionale  ed
industriale; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta dei Nostri Ministri per  l'Agricoltura,  l'Industria
ed il Commercio e per la Marina; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'istruzione tecnica,  per  coloro  che  intendono  dedicarsi  alla
navigazione, alle arti ed industrie marittime, si da': 
 
  Nella Scuola superiore navale, per gli ingegneri costruttori navali
e pei Capitani superiori di  lungo  corso  quali  potranno  venir  in
appresso istituiti; 
 
  Nelle Scuole speciali di costruzione navale, per i Capitani  navali
di 1° classe; 
 
  Nelle Scuole speciali di macchine a vapore, per  i  Macchinisti  in
primo ed in secondo; 
 
  Negli Istituti nautici, per i Capitani di lungo  corso  e  di  gran
cabottaggio; 
 
  Nelle Scuole nautiche, per i Capitani di gran cabottaggio soltanto; 
 
  Negli Istituti e nelle Scuole nautiche a cio' destinate con Decreto
Reale, pei Costruttori navali di 2ª classe. 
 
  Le  materie  d'insegnamento  per  ciascuno  di  questi  gradi  sono
determinate dalla Tabella  annessa  al  presente  Decreto  e  firmata
d'ordine Nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.