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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1973, n. 1085

Modifica dell'art. 18 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima).

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  22-5-1974

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 18 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta dei Ministri per la grazia e giustizia e per la marina mercantile di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per la difesa, per i trasporti e l'aviazione civile; Decreta:

Articolo unico


L'art. 18 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è così modificato:

"Quando si tratti di concessioni di particolare importanza per l'entità o per lo scopo, il capo del compartimento ordina la pubblicazione della domanda mediante affissione nell'albo del comune ove è situato il bene richiesto e la inserzione della domanda per estratto nel Foglio degli annunzi legali della provincia.
Il provvedimento del capo del compartimento che ordina la pubblicazione della domanda deve contenere un sunto, indicare i giorni dell'inizio e della fine della pubblicazione ed invitare tutti coloro che possono avervi interesse a presentare entro il termine indicato nel provvedimento stesso le osservazioni che credano opportune.
In caso di opposizione o di presentazione di reclami la decisione spetta al Ministro per la marina mercantile.
In ogni caso non si può procedere alla stipulazione dell'atto se non dopo la scadenza del termine indicato nel provvedimento per la presentazione delle osservazioni e se, comunque, non siano trascorsi almeno venti giorni dalla data dell'affissione e dell'inserzione della domanda.
Nei casi in cui la domanda di concessione sia pubblicata, le domande concorrenti debbono essere presentate nel termine previsto per la proposizione delle opposizioni.
Il Ministro per la marina mercantile può autorizzare l'esame delle domande presentate anche oltre detto termine per imprescindibili esigenze di interesse pubblico.
Quando siano trascorsi sei mesi dalla scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande concorrenti senza che sia stata rilasciata la concessione al richiedente preferito per fatto da addebitarsi allo stesso, possono essere prese in considerazione le domande presentate dopo detto termine.
Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni altro caso di presentazione di domande concorrenti".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1973

LEONE ANDREOTTI - GONELLA - LUPIS - MALAGODI - VALSECCHI - TANASSI - BOZZI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Visto e registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1974

Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 133. - CARUSO