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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1973, n. 1071

Riduzione dell'onere contributivo per l'anno 1972 in favore della pesca marittima.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  7-5-1974

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 19 della legge 28 marzo 1968, n. 479, che, con effetto dal 1° settembre 1967 ha sostituito il terzo, quarto e sesto comma dell'art. 22 della legge 27 luglio 1967, n. 658, fissando in lire 10.000 milioni il contributo finanziario dello Stato destinati a concorrere alla riduzione degli oneri previdenziali derivanti, agli armatori ed ai marittimi imbarcati sui pescherecci adibiti alla pesca entro il Mediterraneo, dall'applicazione dell'art. 7 della legge n. 658 sopra indicata;
Visto lo stesso art. 19 della legge 28 marzo 1968, n. 479, che, nel ripartire il predetto contributo per ciascuno degli anni dal 1967 al 1972, ha fissato in lire 2.000 milioni, per l'esercizio 1972, la quota dello stesso contributo da destinarsi, per il detto anno, alla riduzione degli oneri previdenziali del settore della pesca mediterranea;
Considerato che ai sensi del più volte citato art. 19, l'aliquota contributiva da applicarsi per la medesima categoria di marittimi e per le gestioni assicurative interessate, deve essere determinata, tenendo conto del concorso finanziario dello Stato, con la forma e le modalità previste dal secondo comma dell'art. 7 della legge 27 luglio 1967, n. 658;
Udito il parere del comitato amministratore della Cassa nazionale di previdenza marinara, emesso in data 26 febbraio 1973, secondo il quale l'utilizzazione del contributo di lire 2.000 milioni sopra indicato rende possibile la riduzione, per l'anno 1972, dell'onere contributivo degli armatori e dei marittimi dei pescherecci operanti nel Mediterraneo nella misura complessiva pari al 25,11 per cento delle retribuzioni imponibili previste dalla tabella GM. 2 allegata alla legge 27 luglio 1967, n. 658 in relazione al genere della nave e alla qualifica rivestita a bordo dal marittimo;

Sulla

proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1



L'onere contributivo globale previsto dall'art. 7 della legge 27 luglio 1967, n. 658, a carico degli armatori e dei marittimi imbarcati sui pescherecci operanti nel Mediterraneo è ridotto, per l'anno 1972, in misura pari al 25,11 per cento delle retribuzioni fissate dalla tabella GM. 2 allegata alla legge stessa, in relazione al genere della nave e alla qualifica rivestita a bordo dal marittimo.