stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1973, n. 971

Modifiche ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, concernente modalità per la determinazione del corrispettivo a favore degli appaltatori dei magazzini di vendita dei generi di monopolio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/02/1974)
nascondi
vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  24-2-1974

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 5 e 39 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;
Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 1293, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074;
Attesa la necessità di procedere alla modifica degli articoli 29 e 30 del suindicato regolamento di esecuzione;
Ritenuta, altresì, la necessità di prevedere la istituzione di una commissione centrale permanente paritetica chiamata ad esprimere pareri in ordine ai rapporti di natura giuridica ed economica fra l'Amministrazione dei monopoli di Stato e l'Associazione gestori dei magazzini di vendita;
Sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1


Il quinto comma dell'art. 29 del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, è così sostituito:
"L'appalto è aggiudicato a chi, nella gara, abbia offerto, come corrispettivo della sua assunzione, la percentuale più bassa sull'importo dei generi prelevati, al lordo dell'aggio spettante ai rivenditori, tenuto conto di quanto disposto al secondo comma".