stai visualizzando l'atto

LEGGE 27 dicembre 1973, n. 846

Proroga del regime agevolativo previsto per la zona di Gorizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1974)
nascondi
Testo in vigore dal: 15-1-1975
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  termine  del  31  dicembre  1973,  previsto dall'articolo 1 del
decreto-legge  dicembre  1966,  n.  1036,  modificato  dalla legge di
conversione  2 febbraio 1967, n. 7, e' prorogato al 31 dicembre 1974.
((1))
  Fino  alla  scadenza del termine di cui al comma precedente restano
in  vigore,  in  quanto  applicabili,  le  disposizioni  di  cui agli
articoli  1,  secondo  comma,  2,  3  e 4 del decreto-legge suddetto.
L'esenzione  prevista  per  i  contingenti  di  merci  indicate nelle
tabelle  A  e  B  allegate  al  medesimo decreto-legge e' applicabile
relativamente  ai  diritti  di  confine  di  cui  all'articolo 34 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ed
alle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo.
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
  La  L.  21 dicembre 1974, n. 693 ha disposto (con l'articolo unico)
che "Il termine del 31 dicembre 1974, previsto dall'articolo 1, primo
comma,  della  legge 27 dicembre 1973, numero 846, e' prorogato dal 1
gennaio 1975 al 31 dicembre 1975."