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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1973, n. 719

Modificazioni al regolamento per gli stabilimenti militari di pena.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  7-12-1973

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento per gli stabilimenti militari di pena, approvato con decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, e le successive modificazioni, di cui ai regi decreti 22 gennaio 1925, 18 febbraio 1930, registrato alla Corte dei conti addì 9 aprile 1930, registro n. 78, foglio n. 274, e 10 febbraio 1943, n. 306;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Articolo unico


Il paragrafo 26 del regolamento per gli stabilimenti militari di pena, approvato con decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, e successive modificazioni, e sostituito dal seguente:
"Agli stabilimenti militari di pena vengono destinati ufficiali in servizio permanente di qualsiasi Arma giudicati idonei.
Ove occorra, possono essere destinati ai predetti stabilimenti ufficiali dell'ausiliaria e della riserva che gradiscano il richiamo in servizio ed il particolare impiego".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1973

LEONE ANDREOTTI - TANASSI - MALAGODI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1973

Atti di Governo, registro n. 262, foglio n. 44. - VALENTINI