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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1973, n. 581

Modificazioni allo statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  19-10-1973

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1359, 19 maggio 1970, n. 461, e 6 luglio 1971, n. 870, con i quali è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo per le fiere e di Bologna e ne sono stati approvati lo statuto e le sue modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati;
Considerato che l'ente sopra indicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche internazionali;
Vista la deliberazione del 7 ottobre 1972 del consiglio generale dell'ente con la quale si propone la modifica degli articoli 9, 12 e 14 dello statuto;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;
Decreta:
Lo statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna, approvato con i decreti del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1359, 19 maggio 1970, n. 461 e 6 luglio 1971, n. 870, è modificato come appresso:
Art. 9. - Il primo comma è sostituito dal seguente:
"Il consiglio generale è nominato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, ed è composto, oltre che dal presidente dai sugli enti membri:
Gruppo a) in rappresentanza dello Stato:
1) un rappresentante designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
2) un rappresentante designato dal Ministero del commercio con l'estero;
3) un rappresentante designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
4) un rappresentante designato dal Ministero del tesoro;
5) un rappresentante designato dalla direzione generale dell'alimentazione Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
6) un rappresentante designato dal Ministero delle partecipazioni statali;
7) un rappresentante designato dal Ministero degli affari esteri;
8) due rappresentanti designati dal Consiglio regionale della regione Emilia-Romagna;
Gruppo b) in rappresentanza dei soci fondatori:
9) tre rappresentanti del, comune di Bologna;
10) due rappresentanti dell'amministrazione, provinciale di Bologna;
11) due rappresentanti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna;
12) due rappresentanti dell'ente provinciale per il turismo di Bologna;
13) due rappresentanti dell'associazione degli industriali della provincia di Bologna;
14) due rappresentanti dell'associazione dei commercianti della provincia di Bologna;
15) due, rappresentanti dell'artigianato provinciale bolognese;
Gruppo c):
16) due rappresentanti dell'unione degli agricoltori della provincia di Bologna, designati dall'unione stessa;
17) un rappresentante per ogni cinque soci sottoscrittori di cui all'art. 3 da designarsi dai medesimi;
18) un rappresentante dei lavoratori;
19) un rappresentante degli espositori".
Invariati i successivi comma.
Art. 12. - Il primo comma è sostituito dal seguente:
"La giunta esecutiva è composta dal presidente, da un rappresentante per ognuno dei soci fondatori, tratto dal consiglio generale, nonché da un rappresentante della regione dell'Emilia e Romagna anch'esso tratto dal consiglio generale".
Invariati i successivi comma.
Art. 14. - Il primo comma è sostituito dal seguente:
"Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, ed è composto di sei membri:
a) uno in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con funzioni di presidente;
b) uno in rappresentanza del Ministero del tesoro;
c) uno in rappresentanza del comune di Bologna;
d) uno in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Bologna;
e) uno in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna;
f) uno in rappresentanza della regione Emilia e Romagna".
Invariati i successivi comma.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 luglio 1973
LEONE
FERRI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato

alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1973 Atti di Governo, registro n. 260, foglio n. 52. - VALENTINI

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1359, 19 maggio 1970, n. 461, e 6 luglio 1971, n. 870, con i quali è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo per le fiere e di Bologna e ne sono stati approvati lo statuto e le sue modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati;
Considerato che l'ente sopra indicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche internazionali;
Vista la deliberazione del 7 ottobre 1972 del consiglio generale dell'ente con la quale si propone la modifica degli articoli 9, 12 e 14 dello statuto;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Lo statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna, approvato con i decreti del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1359, 19 maggio 1970, n. 461 e 6 luglio 1971, n. 870, è modificato come appresso:

Art. 9. - Il primo comma è sostituito dal seguente:
"Il consiglio generale è nominato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, ed è composto, oltre che dal presidente dai sugli enti membri:

Gruppo a) in rappresentanza dello Stato:
1) un rappresentante designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
2) un rappresentante designato dal Ministero del commercio con l'estero;
3) un rappresentante designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
4) un rappresentante designato dal Ministero del tesoro;
5) un rappresentante designato dalla direzione generale dell'alimentazione Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
6) un rappresentante designato dal Ministero delle partecipazioni statali;
7) un rappresentante designato dal Ministero degli affari esteri;
8) due rappresentanti designati dal Consiglio regionale della regione Emilia-Romagna;

Gruppo b) in rappresentanza dei soci fondatori:
9) tre rappresentanti del, comune di Bologna;
10) due rappresentanti dell'amministrazione, provinciale di Bologna;
11) due rappresentanti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna;
12) due rappresentanti dell'ente provinciale per il turismo di Bologna;
13) due rappresentanti dell'associazione degli industriali della provincia di Bologna;
14) due rappresentanti dell'associazione dei commercianti della provincia di Bologna;
15) due, rappresentanti dell'artigianato provinciale bolognese;

Gruppo c):
16) due rappresentanti dell'unione degli agricoltori della provincia di Bologna, designati dall'unione stessa;
17) un rappresentante per ogni cinque soci sottoscrittori di cui all'art. 3 da designarsi dai medesimi;
18) un rappresentante dei lavoratori;
19) un rappresentante degli espositori".
Invariati i successivi comma.

Art. 12. - Il primo comma è sostituito dal seguente:
"La giunta esecutiva è composta dal presidente, da un rappresentante per ognuno dei soci fondatori, tratto dal consiglio generale, nonché da un rappresentante della regione dell'Emilia e Romagna anch'esso tratto dal consiglio generale".
Invariati i successivi comma.

Art. 14. - Il primo comma è sostituito dal seguente:
"Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, ed è composto di sei membri:
a) uno in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con funzioni di presidente;
b) uno in rappresentanza del Ministero del tesoro;
c) uno in rappresentanza del comune di Bologna;
d) uno in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Bologna;
e) uno in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna;
f) uno in rappresentanza della regione Emilia e Romagna".
Invariati i successivi comma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1973

LEONE FERRI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1973

Atti di Governo, registro n. 260, foglio n. 52. - VALENTINI