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LEGGE 30 luglio 1973, n. 488

Nuovo ruolo organico degli istituti statali per sordomuti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  5-9-1973 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La tabella n. 1 annessa alla legge 22 febbraio 1951, n. 149, è soppressa e sostituita dalla tabella acclusa alla presente legge.
Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975, ad aggiornare annualmente con proprio decreto i ruoli degli insegnanti e degli assistenti degli istituti statali per sordomuti di Milano, Roma e Palermo sulla base di un insegnante ogni otto, o frazione di otto, alunni o di un assistente ogni dodici, o frazione di dodici, alunni.
Al personale direttivo, insegnante ed assistente degli istituti il servizio non di ruolo, comunque prestato prima della nomina in ruolo, è riconosciuto con le stesse modalità previste per il personale direttivo e docente delle scuole elementari statali per ciechi dalla legge 26 luglio 1970, n. 576.