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DECRETO-LEGGE 24 luglio 1973, n. 425

Disciplina dei prezzi di beni prodotti e distribuiti da imprese di grandi dimensioni.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 04 agosto 1973, n. 494 (in G.U. 22/08/1973, n.216).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/08/1973)
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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  24-7-1973

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di disciplinare i prezzi di beni prodotti e distribuiti da imprese di grandi dimensioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta:

Art. 1


Le imprese commerciali produttrici o distributrici di beni individuali in base a peso, a misura o a quantità, che hanno avuto nel primo semestre del 1973 un volume di affari, determinato ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, superiore a lire cinque miliardi, devono depositare presso il CIP il listino di cui all'articolo successivo nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.
Non sono tenute al deposito le imprese commerciali che producono o distribuiscono esclusivamente beni i cui prezzi sono assoggettati ad altra disciplina.