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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1973, n. 183

Modificazioni allo statuito del Circolo ufficiali delle forze armate d'Italia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 27-5-1973
al: 31-12-2009
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto il regio  decreto  18  ottobre  1934;  n.  2111,  concernente
l'erezione in ente morale del Circolo ufficiali  delle  forze  armate
d'Italia; 
  Visto  il  decreto  luogotenenziale  2  novembre  1945,   n.   900,
concernente l'approvazione del nuovo Statuto  del  Circolo  ufficiali
delle forze armate d'Italia; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1948, n.
580, concernente modificazione degli articoli 14 e 15  dello  statuto
del Circolo ufficiali delle forze armate d'Italia; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27  ottobre  1951,
n. 1838, concernente modificazione dell'art.  15  dello  statuto  del
Circolo ufficiali delle forze armate d'Italia; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955,  n.
679, concernente modificazioni allo  statuto  del  Circolo  ufficiali
delle forze armate d'Italia; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1964, n.
628, concernente modificazione degli articoli 14 e 15  dello  statuto
del Circolo ufficiali delle forze armate d'Italia; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
  Sulla proposta del Ministro per  la  difesa,  di  concerto  con  il
Ministro per le finanze; 
 
                              Decreta: 
                           Articolo unico 
 
  Nello statuto del Circolo ufficiali delle  forze  armate  d'Italia,
approvato con decreto luogotenenziale 2 novembre 1945,  n.  900,  gli
articoli 14 e 15, quali modificati dai decreti citati nelle premesse,
sono sostituiti dai seguenti: 
 
    

Articolo 14. - 1° Tassa di iscrizione:
  La tassa di iscrizione a socio da pagarsi all'atto della iscrizione
e' la seguente:

  a) per i soci effettivi.................................. L. 1.500
  b) per gli ufficiali di complemento e di nuova nomina.... "    750
  c) per i soci vitalizi. Non   e'   prevista   la tassa di
iscrizione, avendola essi pagata quando erano in  servizio
permanente effettivo.
  d) per i soci temporanei................................. "  3.000


Articolo 15. - 2° Quote mensili:

  a) per i soci effettivi e  ufficiali  di complemento  di
prima nomina non residenti in Roma e per quelli  residenti
in Roma che siano soci d'obbligo di altri Circoli militari:
     ufficiali  inferiori................................... L.  100
     ufficiali  superiori................................... "   150
     ufficiali generali e ammiragli......................... "   250
  b) per  i  soci  effettivi e ufficiali  di complemento di
prima  nomina  residenti  in  Roma  e  che non  siano  soci
d'obbligo di altri Circoli militari:
     ufficiali  inferiori................................... "   200
     ufficiali  superiori................................... "   300
     ufficiali generali e ammiragli........................  "   400
  c) per i soci vitalizi...................................  "   100
  d) per i soci temporanei.................................  "   500


    
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 16 febbraio 1973 
 
                                LEONE 
 
                                                  TANASSI - VALSECCHI 
 
                                                            Visto, il 
Guardasigilli: GONELLA 
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 maggio 1973 
Atti di Governo, nregistro n. 258, foglio n. 8. - VALENTINI