stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 febbraio 1973, n. 50

Esercizio del diritto di voto per le elezioni del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, nonchè per quelle dei consigli comunali della provincia di Bolzano, in attuazione della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/02/2003)
nascondi
Testo in vigore dal:  15-4-1973 al: 22-2-2003
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli artt. 25, 63 e 108 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta:

Art. 1


Sono elettori del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige i cittadini che, avendo compiuto il ventunesimo anno di età entro il giorno stabilito per l'elezione e non si trovano in alcuna delle condizioni previste negli articoli 2 e 3 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, risiedono, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, ininterrottamente, nel territorio della regione da almeno quattro anni.
Il cittadino che ha maturato il periodo residenziale previsto nel precedente comma, è iscritto, ai fini dello esercizio del diritto di voto, nelle liste elettorali del comune di ultima residenza della provincia ove, nel quadriennio, ha compiuto il maggiore periodo residenziale, oppure, nel caso di periodi di pari durata nelle province di Trento e di Bolzano, nel comune in cui risiede alla data di pubblicazione del suindicato manifesto.