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DECRETO-LEGGE 22 gennaio 1973, n. 2

Provvidenze a favore delle popolazioni dei Comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 marzo 1973, n. 36 (in G.U. 24/03/1973, n.77).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 25-1-1973
al: 24-3-1973
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77 della Costituzione;
  Ritenuta  la necessita' ed urgenza di disporre provvidenze a favore
delle  popolazioni  di  comuni della Sicilia e della Calabria colpiti
dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  per  l'interno,  per la grazia e giustizia, per le finanze,
per   i   lavori  pubblici,  per  l'agricoltura  e  le  foreste,  per
l'industria,  il  commercio  e  l'artigianato  e  per  il lavoro e la
previdenza  sociale,  di concerto con i Ministri per il bilancio e la
programmazione economica e per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                      (Sospensione dei termini)

  Nei  comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni,
mareggiate  smottamenti e frane, verificatisi nel dicembre 1972 e nel
gennaio  1973  che  saranno indicati con decreti del Presidente della
Repubblica  da  emanare  su  proposta  dei  Ministri  per la grazia e
giustizia, per le finanze e per il lavoro e la previdenza sociale, di
concerto  con  i  Ministri per l'interno, per il tesoro, per i lavori
pubblici,  per  l'agricoltura  e  le  foreste  e  per l'industria, il
commercio  e  l'artigianato,  e'  sospeso  il  corso  dei  termini di
prescrizione  o dei termini perentori legali o convenzionali, i quali
importino  decadenze  da  qualsiasi diritto, azione od eccezione, che
sono scaduti o che scadono nei comuni anzidetti durante il periodo da
determinarsi  a  norma  del  successivo  art.  4,  con esclusione dei
termini  relativi  ad obbligazioni concernenti il lotto pubblico ed i
concorsi pronostici.
  E' parimenti sospeso il termine della scadenza dei vaglia cambiari,
delle  cambiali  e  di  ogni  altro  titolo  di  credito avente forza
esecutiva  pagabili  da  debitori  domiciliati o residenti nei comuni
anzidetti,  emessi  prima della decorrenza dei periodi di sospensione
dei  termini  fissata  dai decreti del Presidente della Repubblica di
cui  al  primo comma, nonche' il pagamento dei canoni di locazione di
immobili  urbani  e  di  affitto di fondi rustici, e il pagamento dei
canoni  demaniali  per  l'occupazione  di  zone  lacuali,  fluviali e
marittime, siti nei comuni medesimi e dei contributi consorziali, che
sono scaduti o che scadono durante il periodo da determinarsi a norma
del successivo art. 4.
  Nei  processi  esecutivi  mobiliari  ed  immobiliari,  da  chiunque
promossi con procedura ordinaria o speciale nei confronti di debitori
domiciliati  o  residenti  nei  comuni anzidetti, la vendita dei beni
pignorati  non potra' essere disposta e se disposta, sara' sospesa di
diritto,  per tutto il tempo in cui restera' sospeso il termine della
scadenza dei titoli di credito aventi forza esecutiva.