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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1972, n. 988

Stazzatura di alcuni spazi chiusi al disopra del ponte superiore o nell'interponte superiore delle navi da carico.

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Testo in vigore dal: 19-8-1973
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 15 e 138 del codice della navigazione; 
  Vista la legge 29 giugno 1913, n. 796; 
  Visto il decreto luogotenenziale del 27 gennaio 1916, n.  202,  che
approva il regolamento per la stazzatura delle navi; 
  Vista la risoluzione  A.48  (III),  adottata  il  18  ottobre  1963
dall'assemblea dell'I.M.C.O., sulla stazzatura degli spazi del  ponte
di riparo e di altri spazi  delle  navi  mercantili,  distribuita  ai
Governi degli Stati membri con nota verbale del  segretario  generale
di quella organizzazione TI/A/1.02 (NVI) del 18 dicembre 1963; 
  Vista la nota verbale T1/A/1.02 (NV2) del 22 maggio  1964,  con  la
quale il segretario generale dell'I.M.C.O. ha  trasmesso  ai  Governi
degli  Stati  membri,  ai  fini  della  applicazione  della  predetta
risoluzione,  il  testo  approvato  dal  comitato   della   sicurezza
marittima il 20 aprile 1964, contenente alcune  definizioni,  nonche'
la tavola di calcolo della marca di stazza, la forma e  la  posizione
di essa; 
  Sentito il Consiglio superiore della marina mercantile; 
  Sentito il parere del Consiglio di Stato; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  Sono esclusi dalla stazza lorda della nave i  volumi  dei  seguenti
locali chiusi, soprastanti al ponte superiore, purche' di  dimensioni
adeguate, adatti ed effettivamente adibiti all'uso indicato: 
    a) i  locali  occupati  dai  macchinari  per  il  servizio  e  la
sicurezza della nave (argani, verricelli, servomotore, bombole CO2  ,
pompe d'incendio di sentina e di zavorra, ecc.) purche', se  trattasi
di ponte, queste non siano connesse alle motrici  principali  o  alle
pompe principali. 
  Non fanno parte di tale categoria i macchinari speciali relativi al
servizio commerciale della nave e gli ausiliari dell'apparato motore; 
  b) la timoneria ed i  locali  occupati  dalla  girobussola,  radar,
scandaglio sonoro ed in genere da apparecchiature di governo, nonche'
il casotto per i fanali di linea e di posizione; 
  c) i locali delle cucine  e  quelli  occupati  dalle  impastatrici,
forni distillatori, apparecchi frigoriferi, lavastoviglie, laboratori
e depositi di  attrezzature  di  cucina,  e  di  tavola,  sia  per  i
passeggeri che per l'equipaggio, escluse le  cambuse  ed  i  depositi
viveri. 
  In caso di uso promiscuo sara' esclusa solo  la  parte  del  locale
realmente adibita ai servizi sopraelencati; 
  d) i locali igienici (anche se contenenti bagno)  e  le  lavanderie
per l'equipaggio, i locali igienici per i  passeggeri  (limitatamente
all'ingombro delle latrine ed orinatoi); nonche'  i  locali  occupati
dagli apparecchi di disinfezione  sia  per  l'equipaggio  che  per  i
passeggeri; 
  e) i locali della batteria e del generatore di emergenza,  o  della
calderina se adibita  a  servizio  di  coperta,  purche'  questa  non
fornisca il vapore alle macchine e alle pompe principali o  ai  mezzi
di carico;. 
  f)  gli  spazi  compresi  nei  duomi  e  negli  osteriggi  e   loro
prolungamenti,  le  maniche  a  vento  e  le  condotte  verticali  di
ventilazione, gli spazi destinati a dare  aria  e  luce  a  qualsiasi
locale non dell'apparato motore; 
  g) gli spazi per dare aria e luce all'apparato motore, misurati  al
netto di  casse  o  di  altri  locali  chiusi,  anche  se  contenenti
tubolature,  paranchi  e  silenziatori,  ma  non   parti   integranti
dell'apparato motore, economizzatori, deareatori, ecc. 
  Il Ministero della marina mercantile,  a  richiesta  dell'armatore,
puo' autorizzare, sempre che  ritenga  giustificati  i  motivi  della
richiesta, che gli spazi destinati a  dare  aria  e  luce  ai  locali
dell'apparato motore siano parzialmente, o totalmente, inclusi  nella
stazza lorda, considerando come lunghezza limite quella dell'apertura
del ponte e come larghezza limite la meta'  della  massima  larghezza
interna della nave; 
  h) il volume delle boccaporte di accesso e gli spazi privi di ponte
sottostanti alla loro copertura, quando servono locali esclusi  dalla
stazza lorda o quando siano interamente occupati da scale che servono
locali sottostanti il ponte superiore; 
  i) il volume totale  delle  boccaporte  da  carico,  sovrastanti  i
locali chiusi piu' elevati, e' escluso dalla stazza lorda della  nave
fino al massimo del mezzo per cento del resto della stazza lorda. 
  Quando il volume totale superi il  mezzo  per  cento  della  stazza
lorda, si aggiunge tale  eccedenza  agli  altri  volumi  formanti  la
stazza lorda; 
  l) i locali adibiti al trasporto di carichi secchi, o veicoli, che,
se muniti delle aperture definite dall'articolo XIII delle istruzioni
approvate con decreto ministeriale 25  luglio  1918,  modificato  con
decreto ministeriale 3 aprile 1938, sarebbero esclusi.