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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1972, n. 971

Varianti all'ordinamento delle scuole militari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  24-2-1973 al: 8-10-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

Articolo unico

Al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1968, n. 678, sono apportate le varianti di cui appresso:
- nell'art. 4, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) siano riconosciuti in possesso dell'idoneità fisica quali allievi delle scuole militari";
- l'art. 5 è sostituito dal seguente:
"I candidati risultati idonei alla visita medica sono sottoposti ad un accertamento psico-fisico consistente nello svolgimento di un colloquio psico-attitudinale ed in una prova di educazione fisica, secondo le modalità ed i programmi fissati con disposizione ministeriale. L'accertamento psico-fisico si conclude con voto unico.
I giovani che conseguono il voto di almeno sei decimi negli esami di cui al precedente comma sono ammessi a sostenere una prova orale di cultura generale sulle materie del ginnasio superiore, se aspiranti al primo anno del liceo classico, o sulle materie del primo anno del liceo scientifico, se aspiranti al secondo anno di detto liceo.
La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia ottenuto almeno la votazione di sei decimi".
- nell'art. 6, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Gli idonei vengono iscritti in due distinte graduatorie, una per gli aspiranti al liceo classico e una per gli aspiranti al liceo scientifico, nell'ordine determinato dalla media dei voti riportati nell'accertamento psicofisico e nella prova orale di cultura generale".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1972

LEONE ANDREOTTI - RESTIVO - COLOMBO - MISASI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1973

Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 76. - VALENTINI