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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1972, n. 780

Norme di attuazione dello statuto regionale sardo in materia di ricchezza mobile riscossa nell'ambito del territorio regionale.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  2-1-1973

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;
Viste le proposte presentate dalla commissione paritetica di cui all'art. 56 dello statuto predetto;
Udito il parere del Consiglio regionale sardo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Articolo unico


L'imposta di ricchezza mobile sui redditi di lavoro dei dipendenti addetti agli stabilimenti o impianti, situati nel territorio della Sardegna, delle imprese industriali e commerciali che hanno sede centrale fuori di detto territorio, spetta alla regione limitatamente ai nove decimi ed è iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette, nel cui distretto sono situati gli stabilimenti o impianti.
Per le imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale nel territorio della Sardegna e stabilimenti e impianti fuori di detto territorio, l'imposta di ricchezza mobile sui redditi di lavoro dei dipendenti addetti agli stabilimenti e impianti predetti spetta per intero allo Stato ed è iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette, nel cui distretto sono situati detti stabilimenti o impianti. L'imposta di ricchezza mobile sui redditi di lavoro dei dipendenti della sede centrale e degli stabilimenti o impianti situati nel territorio della regione spetta alla regione medesima limitatamente ai nove decimi ed è iscritta nei ruoli dei competenti uffici distrettuali delle imposte dirette.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1972

LEONE ANDREOTTI - VALSECCHI - MALAGODI - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1972

Atti del Governo, registro n. 254, foglio n. 9. - CARUSO